CODICE DEONTOLOGICO
U.N.A.
Codice Deontologico dell’Autore Professionista
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Ambito di applicazione
1.1 Il Codice Deontologico degli Autori è un insieme di regole ispirate ai principi generali di lealtà e correttezza che l’Autore sottoscrivente intende osservare volontariamente nello svolgimento della propria attività professionale.
1.2 È considerato Autore colui che crea opere nuove e originali che appartengono alla letteratura, alla musica, al teatro, alla cinematografia, all’audiovisivo, alle arti figurative, qualunque ne siano i modi o le forme di espressione, rappresentazione, esecuzione e diffusione. È considerato altresì Autore colui che elabora, adatta e/o traduce dette opere, previa autorizzazione degli aventi diritto, secondo le vigenti norme.
1.3 L’ Autore, per le peculiarità delle opere/produzioni in cui si esplica il suo ingegno e per il significativo apporto contributivo all’evoluzione sociale, artistica e culturale della collettività, è un “Artista” nel senso di persona che crea o dà espressione creativa o ricrea le opere d’arte, che considera la sua creazione artistica una parte essenziale della sua vita, che contribuisce in tal modo allo sviluppo di arte e cultura e chi è o chiede di essere riconosciuto come artista, indipendentemente dal fatto che sia o meno vincolato da rapporti di lavoro o di associazione[1].
1.4 L’ Autore Professionista è l’ Artista che esercita prevalentemente e professionalmente l’attività innanzi descritta al punto 1.2, ideando e/o realizzando opere frutto dell’ingegno e/o manifestazioni a carattere e contenuto artistico, ricreativo, culturale, di spettacolo, destinate al pubblico dal vivo o a distanza.
1.5 Il Codice Deontologico si applica a tutti gli Autori che decideranno di sottoscriverlo e potrà essere adottato dai singoli Autori, ovvero dalle relative Associazioni di categoria che vorranno uniformarvisi, recependolo nei propri statuti.
1.6 Il presente Codice comprende le norme etiche che regolano la professione dell’Autore, al fine di garantirne gli interessi nell’ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa e funge da carta dei valori.
1.7 L’adesione al Codice Deontologico potrà essere resa pubblica dall’Autore stesso o attraverso la pubblicazione degli aderenti, nei modi che verranno, in seguito, stabiliti.
1.8 Le seguenti norme etiche non sono esposte in ordine d’importanza.
Art. 2 – Potestà di autoregolamentazione
2.1 Il rispetto del Codice Deontologico è volto ad assicurare la legalità, la correttezza, il decoro e la dignità professionale.
2.2 Il Codice impone comportamenti volti a tutelare le norme del diritto positivo e le regole della morale e dell’etica in Italia e all’estero.
2.3 In assenza di organi e sanzioni disciplinari, il presente Codice rappresenta una carta di intenti e di impegno morale, alla quale i sottoscriventi decidono spontaneamente di aderire.
2.4 I sottoscriventi si impegnano a rispettare le norme del Codice Deontologico e a farle rispettare agli altri aderenti.
Art. 3 – Adempimenti fiscali e previdenziali
3.1 L’ Autore deve svolgere la sua attività con diligenza, prudenza e perizia ed è tenuto ad osservare ogni legge, regolamento o direttiva relativa alla sua attività professionale e personale.
3.2 L’ Autore deve rispettare le norme di carattere fiscale, previdenziale ed in materia di diritto d’autore e dei diritti ad esso connessi poste dalla legge.
Art. 4 – Lealtà e correttezza
4.1 Il comportamento professionale dell’Autore nei rapporti con i propri colleghi e con chiunque altro entri in relazione con lui, nell’esercizio della sua professione, deve essere ispirato da lealtà, correttezza e solidarietà e comunque sempre rispettando le norme del presente Codice.
4.2 Lealtà e correttezza devono essere mantenute in tutti i contesti di rappresentanza della categoria.
4.3 Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’Autore nell’esercizio della sua professione si impegna ad evitare di usare espressioni sconvenienti, denigratorie od offensive, sia nei confronti dei colleghi, sia di ogni altro interlocutore personale.
Art. 5 – Rapporti con stampa e media
5.1 Nei rapporti con la stampa e con i media l’Autore deve ispirarsi a criteri di lealtà e correttezza, evitando dichiarazioni atte al discredito della reputazione professionale di colleghi o che compromettano l’immagine della categoria.
Art. 6 – Diritti di paternità
6.1 L’Autore si impegna a riconoscere i nomi degli Autori e dei Compositori con i quali ha collaborato nella sua attività creativa, a menzionarli correttamente e a riconoscere i loro diritti, secondo le disposizioni di legge e gli accordi contrattuali.
Art. 7 – Rapporti con Società di gestione collettiva, Editori e Produttori
7.1 Nei rapporti con le Società di gestione collettiva e con Editori e Produttori, l’Autore si impegna a compilare correttamente i bollettini di dichiarazione e ogni altra relativa documentazione, nonché a mantenere un comportamento eticamente corretto nei confronti di tutte le figure professionali con le quali si relazionerà nell’adempimento del suo lavoro.
Art. 8 – Pirateria e plagio
8.1 L’ Autore si impegna a combattere la pirateria, il plagio e ogni forma di utilizzo illecito delle opere dell’ingegno.
Art. 9 – Ulteriori adempimenti
9.1 L’ Autore, nel caso svolga il ruolo di direttore d’esecuzione, ha l’obbligo di compilare i programmi musicali, i borderò e ogni altra documentazione eventualmente necessaria, con la massima diligenza e nel rispetto della salvaguardia degli aventi diritto e si impegna, inoltre, a segnalare agli eventuali Organi competenti qualsiasi scorrettezza o anomalia che leda i principi appena citati.
Art. 10 – Aggiornamento professionale
10.1 È dovere morale dell’Autore partecipare attivamente alla vita sindacale della categoria attraverso una costante informazione, al confronto costruttivo con i colleghi, alla partecipazione a riunioni e iniziative che abbiano lo scopo di rappresentare questioni di comune interesse.
10.2 È dovere dell’Autore curare costantemente la propria formazione, preparazione ed aggiornamento professionale, sia nella totalità del proprio campo specialistico, sia riguardo la cultura generale.
Art. 11 – Disposizioni transitorie e finali
11.1 L’Autore, all’atto della sottoscrizione del presente Codice Deontologico, si impegna a conoscere le norme ivi contenute, a comprenderle, rispettarle e diffonderle, dando così esempio positivo e virtuoso.
11.3 Le Associazioni di categoria degli Autori si impegnano a pubblicare il presente Codice nei loro siti web e a promuoverne la conoscenza pubblica con ogni possibile mezzo.
11.4 Entro 90 giorni dalla sua emanazione il Codice verrà depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Giustizia. Il Codice verrà portato a conoscenza anche del Ministero del Lavoro e del Ministero dei Beni Culturali.
Sottoscritto da:
Acep – Acmf – Aidac – Anac – Anart – Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea – Comitato Millesoci – Federazione Autori – Ital Show – L’Associazione – Note Legali – Snac – Uncla
[1] definizione di “artista” elaborata dalla Conferenza Generale dell’UNESCO, riunitasi a Belgrado dal 23 settembre al 28 ottobre 1980.